Si porta a conoscenza di tutti gli operatori che, come previsto dal D.L. 21/09/2021 n.127,
dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021,
a chiunque svolge un’attività lavorativa presso la nostra Struttura è fatto obbligo di
possedere e di esibire la certificazione verde COVID 19 (GREEN PASS).
Chi deve esibire il Green Pass
La disposizione si applica a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi
titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato
nei luoghi di lavoro anche sulla base di contratti esterni.
Pertanto, tutti gli operatori della struttura:
- lavoratori dipendenti
- liberi professionisti
- tutti i collaboratori delle societa’ esterne
che a qualsiasi titolo hanno accesso ai locali della Struttura
saranno obbligati a POSSEDERE ED ESIBIRE SU RICHIESTA IL PROPRIO GREEN PASS.
Chi controlla e verifica il Green Pass
I controlli del Green Pass sono effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro da persone designate
dal Datore di Lavoro con un atto di nomina formale, incaricate anche della contestazione delle violazioni
accertate.
Che sanzioni sono previste
Pur escludendo il licenziamento o altri provvedimenti disciplinari, il decreto stabilisce che coloro che non
hanno o non vogliono esibire la Certificazione Verde COVID 19 (Green Pass) o qualora risultino privi della
predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, non possono inderogabilmente accedere
alla struttura e pertanto:
- Il personale dipendente sarà considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della
predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di
emergenza. Sarà sospeso dalla prestazione lavorativa senza conseguenze disciplinari e con diritto alla
conservazione del posto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro
compenso o emolumento comunque denominato.
- Ai liberi professionisti non sarà riconosciuto alcun compenso per l’attività professionale non svolta.
Chi è colto “in flagranza” senza Green Pass, in quanto ha eluso i controlli, in violazione delle disposizioni di
cui sopra, è passibile di sanzione amministrativa stabilita in Euro da 60 a 1.500.
Si ricorda che il decreto prevede una sanzione per il Datore di Lavoro da Euro 400 a 1.000.
Tutte le strutture sanitarie saranno oggetto di controlli finalizzati al rispetto della normativa da
parte dell’ASL di competenza.
Green Pass e privacy
Il controllore incaricato dal datore di lavoro, che ai sensi del GDPR dovrà considerarsi un autorizzato al
trattamento da parte di quest’ultimo, riceverà precise istruzioni sui limiti a cui il trattamento dei dati
contenuti nel Green Pass è soggetto.
dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021,
a chiunque svolge un’attività lavorativa presso la nostra Struttura è fatto obbligo di
possedere e di esibire la certificazione verde COVID 19 (GREEN PASS).
Chi deve esibire il Green Pass
La disposizione si applica a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi
titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato
nei luoghi di lavoro anche sulla base di contratti esterni.
Pertanto, tutti gli operatori della struttura:
- lavoratori dipendenti
- liberi professionisti
- tutti i collaboratori delle societa’ esterne
che a qualsiasi titolo hanno accesso ai locali della Struttura
saranno obbligati a POSSEDERE ED ESIBIRE SU RICHIESTA IL PROPRIO GREEN PASS.
Chi controlla e verifica il Green Pass
I controlli del Green Pass sono effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro da persone designate
dal Datore di Lavoro con un atto di nomina formale, incaricate anche della contestazione delle violazioni
accertate.
Che sanzioni sono previste
Pur escludendo il licenziamento o altri provvedimenti disciplinari, il decreto stabilisce che coloro che non
hanno o non vogliono esibire la Certificazione Verde COVID 19 (Green Pass) o qualora risultino privi della
predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, non possono inderogabilmente accedere
alla struttura e pertanto:
- Il personale dipendente sarà considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della
predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di
emergenza. Sarà sospeso dalla prestazione lavorativa senza conseguenze disciplinari e con diritto alla
conservazione del posto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro
compenso o emolumento comunque denominato.
- Ai liberi professionisti non sarà riconosciuto alcun compenso per l’attività professionale non svolta.
Chi è colto “in flagranza” senza Green Pass, in quanto ha eluso i controlli, in violazione delle disposizioni di
cui sopra, è passibile di sanzione amministrativa stabilita in Euro da 60 a 1.500.
Si ricorda che il decreto prevede una sanzione per il Datore di Lavoro da Euro 400 a 1.000.
Tutte le strutture sanitarie saranno oggetto di controlli finalizzati al rispetto della normativa da
parte dell’ASL di competenza.
Green Pass e privacy
Il controllore incaricato dal datore di lavoro, che ai sensi del GDPR dovrà considerarsi un autorizzato al
trattamento da parte di quest’ultimo, riceverà precise istruzioni sui limiti a cui il trattamento dei dati
contenuti nel Green Pass è soggetto.